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Documento di valutazione dei rischi: quello che è necessario sapere

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è fondamentale all'interno di ogni sistema di gestione della sicurezza di qualsiasi azienda poiché raccoglie la valutazione di ogni rischio possibile legato all'ambiente di lavoro come richiesto dal Decreto Legislativo 81/2008 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (entrato in vigore il 24 maggio 2025) ha sancito le regole sulla formazione e sul coinvolgimento delle figure aziendali. 

Oggi, infatti, l'adempimento agli obblighi non può più limitarsi ad un fascicolo firmato e datato, occorre infatti disporre di un DVR efficace e costantemente aggiornato, che esprima la reale situazione aziendale, a fini preventivi. 

Continua a leggere, analizzeremo più da vicino il DVR attraverso il nostro approfondimento. 

Cos’è il DVR (documento di valutazione dei rischi)?

DVR è appunto l'acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, che è fondamentale e alla base di una corretta gestione della sicurezza aziendale. 

Si tratta dello strumento attraverso il quale il datore di lavoro assolve l'obbligo di individuare, analizzare e valutare i rischi legati al proprio ambiente di lavoro, come previsto dall'Art. 28 del D.Lgs 81/2008. 

Parliamo dunque di una relazione tecnica, molto dettagliata, che dimostra come il datore stia prendendo le giuste misure allo scopo di prevenire infortuni ed eventuali malattie professionali, a tutela dei propri dipendenti e collaboratori. 

Ma non solo: possedere un DVR creato ad hoc per la propria azienda vuol dire abbattere i rischi rilevati oltre ad eliminare il rischio di incorrere in sanzioni gravi, come previsto dal Decreto. 

Cosa include un DVR?

Un DVR conforme non può essere un fac-simile ma piuttosto deve essere sviluppato sulla base di specifiche caratteristiche aziendali.

Ciò significa che deve includere:

  • una corretta descrizione aziendale, e più precisamente l’identificazione dell’azienda, il ciclo lavorativo, le mansioni svolte e, infine, l’organigramma della sicurezza che include RSPP, RLS e medico competente;
  • la valutazione dei rischi, ossia l’analisi dettagliata dei rischi specifici (ad esempio chimici) e quelli trasversali (come la movimentazione manuale dei carichi);
  • le misure di prevenzione, ovvero le procedure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuali in dotazione al personale, utili a evitare pericoli per la salute;
  • il programma di miglioramento, che prevede interventi correttivi, formazione e altre procedure volte a conseguire e garantire la sicurezza delle persone e dell’azienda nel tempo.

Quando è obbligatorio avere il DVR?

Il D.Lgs. 81/2008, Art. 17 e Art. 28 impone l'obbligo di redigere il DVR a qualsiasi azienda, a prescindere dal settore di appartenenza, che presenti almeno un lavoratore. 

La normativa definisce lavoratore:

  • socio lavoratore (nelle società di persone s.n.c., s.a.s. e nelle cooperative);
  • apprendisti e tirocinanti/stagisti (anche se non retribuiti);
  • allievi in alternanza scuola-lavoro (PCTO);
  • lavoratori a progetto o collaboratori (in regime di subordinazione o equiparazione).  

Il DVR non è obbligatorio solo se il titolare è anche l'unico soggetto lavorante oppure laddove operi individualmente come libero professionista.

Il DVR ha validità?

La durata del DVR è strettamente legata alla coerenza con l'ambiente lavorativo.

Non parliamo dunque di una scadenza che imponga la rielaborazione del documento ad intervalli regolari, ma piuttosto di un documento dinamico che si evolve con l'evolversi eventuale dell'azienda.

La normativa (Art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08) stabilisce che il Datore di Lavoro è obbligato ad aggiornare il DVR entro i 30 giorni successivi a eventi significativi che possano tradursi in rischi per il personale e per l'ambiente di lavoro stesso.

In tal senso facciamo riferimento a:

  • nuove mansioni e possibili nuovi rischi diversi da quelli precedentemente valutati;
  • implementazione di nuove tecnologie settoriali;
  • infortuni significativi, riflesso di misure insufficienti e di una precedente valutazione non efficace;
  • possibili modifiche al processo produttivo;
  • risultati della sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente che dimostrino che i lavoratori siano a rischio perché esposti a rumore, movimentazione carichi e videoterminale (in questo caso l’obbligo scatta laddove il medico competente dichiari che le attuali misure di prevenzione non siano sufficienti a tutelare la salute dei lavoratori).

Come aggiornare il DVR?

La responsabilità ultima rispetto alla rielaborazione o all'aggiornamento del DVR è sempre a carico del datore di lavoro. Il documento viene elaborato in stretta collaborazione con il medico competente e con il RSPP, previa consultazione del RLS. 

Il RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) supporta il datore nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi e nell'implementazione di misure di prevenzione volte alla tutela dei lavoratori coinvolti. Il medico competente supporta il datore in qualità di consulente sanitario, aiutando a valutare l'impatto dei rischi stessi sulla salute del personale.  

Prima che il DVR venga elaborato, il datore di lavoro ha l'obbligo di chiedere consulto al RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, regolarmente formato. Quest'ultimo essendo un lavoratore conosce i rischi legati alle mansioni quotidiane e il suo intervento deve essere realistico tenendo conto di ciò che realmente accade all'interno dei cicli lavorativi. 

FAQs sul DVR

Dove va custodito il documento?

Il documento di valutazione dei rischi viene custodito all’interno dell'unità operativa a cui fa riferimento. In questo modo, laddove necessario, può essere disponibile, immediatamente, per esempio nel contesto di un'ispezione. 

Non custodirlo è un illecito?

Sì, non custodire un DVR è un illecito e, in caso di controllo, l'impossibilità di esibire il documento può portare a una prescrizione (obbligo di regolarizzazione) e all'applicazione di sanzioni amministrative. 

Esistono sanzioni in caso di irregolarità o assenza del DVR?

Sì come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 l'assenza o l'irregolarità del DVR è considerata una violazione grave. Le conseguenze possono essere così riassunte:

  • omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 4.000 € a 12.000 €;
  • incompletezza o irregolarità del DVR: in questo caso la sanzione può variare da 2000 a 8000€ a seconda della gravità dell'omissione;
  • violazioni grave o reiterate: possono comportare la sospensione dell'attività fino a ripristino del documento. 

Il servizio di redazione del DVR di Safety Pro Work

Safety Pro Work offre un servizio di consulenza completa, finalizzato a un efficace supporto del datore di lavoro nell'elaborazione di un DVR. 

L'approccio è basato su sopralluoghi mirati e sull'analisi profonda e dettagliata dei rischi legati all'azienda. 

Il risultato si concretizza attraverso un documento su misura, conforme al D.Lgs 81/08. Laddove previsto l'azienda offre supporto anche negli aggiornamenti obbligatori in caso di nuove assunzioni, variazioni organizzative o scadenze specifiche legate a rischi particolari. Inoltre, offre la formazione obbligatoria del personale, seguendo la gestione prevista nel piano formativo aziendale. 

Safety Pro Work trasforma il DVR in uno strumento a tutela della tua azienda e dei tuoi lavoratori! 

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Foto Francesco Limido
Francesco Limido | Istruttore sicurezza sul lavoro

Francesco Limido è un consulente e formatore con oltre venticinque anni di esperienza nella sicurezza sul lavoro. Specializzato in D.Lgs. 81/08, è abilitato come coordinatore per la sicurezza, RSPP e formatore qualificato. Ha maturato competenze avanzate in lavori in quota, spazi confinati, DPI di terza categoria e prevenzione incendi. Ha fondato Safety Pro Work, società dedicata alla consulenza e formazione aziendale. Offre soluzioni concrete e aggiornate per supportare le imprese nella gestione della sicurezza e della prevenzione.

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