I nostri servizi
La sicurezza sul lavoro è un concetto ampio e articolato che non può ridursi alla sola redazione di un DVR, alla nomina di un RSPP, alla vendita di un DPI. Proponiamo i nostri servizi di sicurezza sul lavoro con un approccio olistico per tenere conto delle diverse variabili che possono compromettere il comfort, la salute e la sicurezza dei dipendenti negli ambienti e negli spazi di lavoro, interni ed esterni.
Qui trovi l’elenco dei nostri servizi di prevenzione per migliorare il livello di sicurezza complessivo nei luoghi di lavoro. Come possiamo aiutarti?
HAI BISOGNO DI UN NOSTRO SERVIZIO?
Il comma 6 dell’art. 31 del D.lgs. 81/2008 elenca i casi in cui è obbligatorio nominare un Responsabile servizio prevenzione protezione (RSPP).
Le aziende al di sotto dei 200 lavoratori possono scegliere di affidare questo ruolo a un consulente esterno.
Nella nostra squadra ci sono professionisti che possiedono i requisiti professionali necessari ad assumere il ruolo di RSPP esterno e supportare le aziende nella prevenzione dei rischi quando le imprese non se la sentono di assumere la responsabilità di questo ruolo.
Nella pagina dedicata al servizio di RSPP esterno trovi un approfondimento dettagliato.
Offriamo il servizio di verifica e gestione dei dispositivi di protezione individuale di 3° categoria che, come prevede la normativa vigente, bisogna verificare almeno una volta all’anno. Utilizziamo software dedicati alla convalida e assegnazione dei DPI: la verifica annuale è un’attività di prevenzione volta a ottimizzare la Sicurezza dei lavoratori.
In tutti i contesti industriali forniamo un servizio di supporto per l’installazione dei sistemi anticaduta e di linea vita obbligatoria come previsto dall’art.117 del d.lgs. 81/08. Nella categoria dei lavori in quota rientrano tutte le attività ad alto rischio che espongono i lavoratori a un’altezza superiore ai due metri.
È uno dei nostri punti di forza dei servizi di Sicurezza sul lavoro: le nostre squadre forniscono un supporto tecnico e professionale per eseguire le operazioni nei cantieri di lavoro in quota e negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili.
Quando un’azienda deve affrontare un’operazione ad alto rischio - per esempio la pulizia di cisterne e silos, la sistemazione di cunicoli, scavi in profondità -, ha bisogno di:
- personale specializzato per l’evacuazione degli addetti ai lavori,
- personale specializzato per le operazioni di soccorso,
- procedure specifiche.
Le nostre squadre di soccorso aziendale intervengono in presenza e sul posto per supervisionare, fornire assistenza a lavoratori e lavoratrici che operano nei siti pericolosi e gestire i contesti rischiosi.
Individuiamo le procedure e gli strumenti adeguati a una corretta gestione delle situazioni critiche negli ambienti di lavoro.
Supportiamo datori di lavoro e imprenditori, imprenditrici, ad adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 in merito ai processi organizzativi in riferimento al primo soccorso, ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo, alla prevenzione di incendi, ai piani di evacuazione.
Con questo servizio ci poniamo l’obiettivo di migliorare la Sicurezza di imprese, aziende e dipendenti:
- coordiniamo gli interventi dei collaboratori e li formiamo in modo che ogni persona sia in grado di salvaguardare la propria vita, quella degli altri e limitare i possibili danni ai beni materiali,
- individuiamo le problematiche che possono insorgere negli ambienti di lavoro,
- definiamo i compiti del personale.
Correlato al punto precedente, offriamo un servizio specifico per la gestione dei piani di evacuazione in qualsiasi contesto lavorativo e la loro integrazione nelle prassi organizzative.
DPI: consulenza per il corretto acquisto e utilizzo
La nostra non è una vendita online. Quando entriamo in contatto con una nuova azienda e ne studiamo i rischi, riusciamo a capire quali sono i DPI più adatti a quel lavoro, contesto, situazione.
Prima della vendita proponiamo una fase di consulenza approfondita e su misura, fondamentale per comprendere i bisogni reali delle persone e delle aziende in relazione ai rischi presenti.
Suggeriamo una lista di DPI integrata all’elaborazione di procedure specifiche per il loro utilizzo.
L’acquisto dei DPI non è un costo ma un investimento a lungo termine, progettato e pensato in relazione agli strumenti di cui hai davvero bisogno. Evita di sprecare denaro per acquistare DPI non idonei alla tua attività e prenditi il tempo per una consulenza approfondita.
SCEGLI DI ACQUISTARE I DPI IN SICUREZZA
Consulenza e formazione per l'uso dei DPI
I DPI sono dispositivi di protezione per i quali vi è un obbligo di legge che impone la corretta formazione e gestione prima di farli usare da lavoratrici e lavoratori.
Per ogni settore, contesto e ambiente di lavoro ci sono:
- norme specifiche da rispettare per indossare e usare i DPI,
- percorsi di formazione per l’utilizzo corretto dei DPI,
- indicazioni sui requisiti dei DPI.
Oltre alla consulenza e alla vendita, proponiamo corsi di formazione specifici sui DPI sia presso le aziende, sia nel nostro polo formativo.
CORSI DI FORMAZIONE
L’art.76 del D.lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti dei DPI. Li riportiamo di seguito a titolo informativo, chiamaci per qualsiasi dubbio.
“I DPI devono:
- essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
- in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.”
I dispositivi di protezione individuale non sono tutti uguali. Il D.lgs 17 del 2019 suddivide i DPI in tre categorie:
- DPI a progettazione semplice destinati a salvaguardare il soggetto dal rischio di danni fisici di lieve entità.
- DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
- DPI a progettazione complessa destinati a salvaguardare il soggetto da rischio di morte o lesioni gravi di carattere permanente.
(Fonte: https://www.epicentro.iss.it/)
Per ogni categoria di DPI ti supportiamo con un servizio di formazione, consulenza e vendita.
Safety day
Le aziende hanno l’obbligo di organizzare una volta all’anno la prova di evacuazione ed emergenza, giornata che nella maggior parte dei casi si riduce a una semplice simulazione senza portare un valore aggiunto a lavoratori, lavoratrici e titolari.
Durante i safety day diamo l’opportunità di comprendere come gestire le emergenze in modo pratico e concreto. La prova di evacuazione obbligatoria diventa un momento di formazione e consulenza sulla sicurezza.
VUOI ORGANIZZARE UN SAFETY DAY?
Normativa per la sicurezza sul lavoro
La normativa di riferimento per la sicurezza sul lavoro è il Decreto Legislativo 81/08, chiamato anche Testo unico sulla sicurezza. È una materia ampia e articolata che non possiamo trattare nella sua completezza in questa sede. Qui trovi alcune informazioni relative ai punti salienti della legge per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono esserti utili per inquadrare meglio l’argomento.
La normativa di riferimento per la sicurezza sul lavoro è il Decreto Legislativo 81/08, chiamato anche Testo Unico sulla Sicurezza.
È una materia ampia e articolata che non possiamo trattare nella sua completezza in questa sede.
Qui trovi alcune informazioni relative ai punti salienti della legge per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono esserti utili per inquadrare meglio l’argomento.
Per pratiticità abbiamo suddiviso questa pagina in blocchi, in modo che tu possa trovare con facilità il materiale di cui hai bisogno.
Per interpretare la normativa Chiamaci
Normativa per la sicurezza sul lavoro: RSPP e RLS
RSPP
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
RSPP INTERNO - ART. 31 comma 6 D.lgs. 81/08
Per assicurare la presenza del servizio di prevenzione e protezione all’interno di particolari tipi di aziende, il comma 6 dell’art.31 del D.lgs. 81/08 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di nomina di un RSPP interno nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nei punti non previsti dall’art.31 comma 6 del D.lgs. 81/08 non sussiste l’obbligo di un servizio di prevenzione e protezione interno.
In questo caso è possibile nominare un RSPP esterno o nei casi previsti dall’art.34 del D.lgs. consentire direttamente al datore di lavoro di svolgere i compiti di prevenzione e protezione.
RSPP DATORE DI LAVORO - ART. 34 D.lgs. 81/08
Elenchiamo i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori. Sono escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori.
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori.
- Altre aziende fino a 200 lavoratori.
RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - art.47 del D.lgs. 81/08
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.lgs. 81/08.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
È necessario avere:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori,
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori,
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 del D.lgs. 81/08) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 del D.lgs. 81/08), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
RLST - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - art.48 del D.lgs. 81/08
L’RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50 del D.lgs. 81/08, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del rappresentante interno.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - art.49 del D.lgs. 81/08
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
- porti,
- centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858,
- impianti siderurgici,
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere,
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Il rappresentante è individuato fra coloro che sono stati nominati rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza nelle varie aziende operanti nel contesto produttivo rilevante, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Dispositivi di protezione individuale di 1°, 2° e 3° categoria
L’articolo 74 del d.lgs. 81/08 definisce i DPI come “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la Sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (Fonte: https://www.epicentro.iss.it/).
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Servizi sicurezza sul lavoro
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